Decreto Legge n. 18/2020 - art.96 - disciplina erogazione indennità collaboratori sportivi
- Pubblicato: 19 Marzo 2020
Si trasmette per opportuna conoscenza quanto comunicato dagli organi federali.
"Con la presente si informa che, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n° 18 del 17.03.2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg), che prevede anche delle norme dedicate al mondo dello sport e dell’associazionismo sportivo.
Non appena saranno resi noti ulteriori chiarimenti, verranno comunicati con tempestività
L’art. 96 prevede che l’erogazione di un bonus una tantum da euro 600, già previsto all’art. 27 per i professionisti iscritti all'INPS, sia esteso anche ai collaboratori sportivi, ovvero le persone che hanno un rapporto lavorativo ex legge 342/2000 (compensi no tax fino a Euro 10.000).
L'indennità dovrà essere richiesta da ciascun collaboratore e non dalla società in quanto è un bonus personale. Invitiamo quindi tutte le ASD a condividere il contenuto dell’articolo 96 del suddetto decreto con i rispettivi collaboratori in modo che ne siano informati. Entro 15 giorni dovrebbero essere emanale le modalità di presentazione.
Oltre a tale punto, si consiglia di porre la dovuta attenzione anche a quanto previsto sia dall'articolo 95 del suddetto DL in termini di sospensione del pagamento di canoni a enti territoriali per la gestione di impianti sportivi (per gli interessati) e sia dall’articolo 61 in tema di sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Segnaliamo infine che è stato modificato il modulo dell'autocertificazione per gli spostamenti: https://www.interno.gov.it/it/notizie/nuovo-modello-autodichiarazioni
Indennità collaboratori sportivi (articolo 96)
L’indennità di cui all’articolo 27 (ovvero euro 600 una tantum) è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (articolo 95)
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (articolo 61)
….Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:
- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;….
Speriamo di potervi dare ulteriori chiarimenti con tempestività
Cordiali Saluti
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