AVVISO IMPORTANTE!!! Obbligo pubblicazione contributi.
- Pubblicato: 27 Giugno 2025
SI RIPORTA INTEGRALMENTE LA COMUNICAZIONE RICEVUTA DALLA SEGRETERIA GENERALE FITET.
Comunicazione ricevuta dal Dr. Enrico Savio che cura lo Sportello Fiscale della Fitet. Per ogni informazione relativa all'argomento è possibile contattarlo attraverso il
link: https://portale.fitet.org/login/login.asp
Entro il prossimo 30 giugno dovranno essere pubblicati on-line i contributi, gli aiuti, le sovvenzioni e i vantaggi di altro genere erogati/concessi da parte della Pubblica Amministrazione, qualora di valore complessivamente considerato nell’annualità 2024 sia maggiore o uguale a 10.000 euro.
Nell’obbligo in oggetto rientrano anche le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche affiliate alla Fitet.
Intatti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche che nel 2024 hanno percepito sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria dalle pubbliche amministrazioni (comuni, regioni, ecc.) sono tenuti a pubblicarne le relative informazioni nei propri siti internet o analoghi portali digitali (Facebook, Instagram, X, ecc.) entro la summenzionata data. In caso di assenza di un proprio sito ovvero di altro portale analogo si potrà richiedere la pubblicazione del dato sul sito della Federazione.
Le informazioni minime da pubblicare riguardano:
- importo ricevuto, se in denaro, ovvero valore della dazione, se in natura (es. concessione in uso gratuito della sede associativa in un locale di proprietà del Comune);
- ente erogatore (comune di Parma, Regione Veneto, provincia di Brindisi, ecc.);
- tipologia di contributo/aiuto ricevuto (contributo in denaro, utilizzo gratuito sede sociale sita in Piazza delle Repubblica a Treviso, ecc.).
Gli enti che sono invece soggetti all’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio in forma ordinaria (Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata) sono tenuti a riportare gli importi e le informazioni relative ai contributi di cui sopra nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, depositandolo dopo l’approvazione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente.
Tuttavia, per le Società sportive dilettantistiche che redigono il bilancio in forma “abbreviata” ex art. 2435-bis ovvero in forma “micro-impresa” ex art. 2435-ter del Codice civile, tale adempimento dovrà seguire i dettami di quanto previsto per gli enti associativi (quindi pubblicazione su sito internet).
La mancata rendicontazione e pubblicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del valore pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Qualora l’ente trasgressore non procedesse ancora alla pubblicazione e al pagamento della sanzione entro 90 giorni dalla contestazione da parte della pubblica amministrazione, dovrà allora procedere con la restituzione integrale del beneficio.
Dott. Enrico Savio – Sportello fiscale Fitet